Skip to Content

Menu

Chiudi Menu

Congedo di maternità e di paternità alternativo

Soggetti interessati:

-lavoratrici madri dipendenti AOUI;

-lavoratrici madri, entro 60 giorni dalla cessazione di un rapporto di lavoro anche a tempo determinato con AOUI;

-lavoratore padre dipendente di AOUI

 

Oggetto della tutela:

La madre: è obbligatoriamente tenuta ad assentarsi dallo svolgimento dell’attività lavorativa nei due mesi precedenti la data presunta del parto (più l’eventuale periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e i 3 mesi successivi al parto.

In caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice.

Nel caso la lavoratrice comunichi lo stato di gravidanza secondo le modalità previste dall'azienda senza richiedere la flessibilità del congedo di maternità (presentando il MU 16 Richiesta flessibilità congedo maternità o congedo per adozione/ affido) essa verrà posta d’ufficio in congedo obbligatorio a partire dai due mesi antecedenti la data presunta del parto.

 

Il padre: ha diritto a 3 mesi di congedo (o al periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice) dopo il parto solo nei casi di:

-grave infermità o morte della madre

-abbandono del bambino da parte della madre stessa

-affidamento del bambino esclusivo al padre

-madre soggetta a provvedimento di restrizione della libertà personale.

 

 

Esempi:

Parto fortemente prematuro (prima dei due mesi ante parte): dpp 20 settembre ed effettiva 30 giugno

L'astensione ante-parto avrebbe dovuto iniziare il 20 luglio.

La durata del congedo di maternità viene ad essere dal 30 giugno al 20 dicembre e viene calcolata come segue: data parto + tre mesi post parto (30 giugno – 30 settembre) + 62 giorni relativi ai due mesi ante parto + 19 giorni che intercorrono tra la data effettiva parte e l'inizio dei due mesi ante parto.

Il criterio di calcolo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata.

 

Parto prematuro: dpp 25 giugno ed effettiva 20 giugno

Astensione ante-parto: dal 25 aprile al 19 giugno

Astensione post-parto: dal 20 giugno al 25 settembre;

 

Coincidenza tra data presunta e data effettiva parto: 25 giugno

Astensione ante-parto: dal 25 aprile al 24 giugno;

Astensione post-parto: dal 26 giugno al 25 settembre;

 

Parto posticipato: dpp 25 giugno ed effettiva 29 giugno

Astensione ante-parto: dal 25 aprile al 28 giugno

Astensione post-parto: dal 30 giugno al 29 settembre.

 

Modulistica di riferimento

MU 17 Richiesta congedo paternità alternativo

 

MU 19 Dichiarazione nascita figlio. Personale afferente al Servizio Professioni Sanitarie: è fatto obbligo utilizzare il modulo on line “Dichiarazione nascita figlio” disponibile su Bandi e Istanze per la comunicazione. Eventuali  comunicazioni cartacee non saranno prese in considerazione.

Clicca qui per scaricare la modulistica

 

Trattamento economico

Intera retribuzione.

 


Particolarità: flessibilità del congedo di maternità 

Particolarità: degenza figlio

 

Normativa di riferimento e regolamentazione aziendale

  • IU 05 Maternità e Paternità- Istruzioni per l'applicazione delle politiche aziendali
  • Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151, artt. 16; 20
Lascia un feedback
Lascia un feedback