SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE - WHISTLEBLOWING
Che cos'è il whistleblowing
La L. n. 190/2012 ha introdotto nella normativa italiana un regime di tutela di chi segnala condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, conosciuto con il termine inglese whistleblowing.
La norma è stata nel tempo modificata ed integrata.
Con Decreto Legislativo n. 24/2023, attuativo della Direttiva europea (UE) 2019/1937, l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute sia per il settore pubblico che quello privato è stata riscritta e raccolta in un unico testo normativo. (clicca qui per visualizzare il decreto)
L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, in conformità a tale decreto, ha adottato, con deliberazione n. 1002 del 26 marzo 2024, la “Procedura per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto nazionale e dell’Unione Europea di cui si è venuti a conoscenza all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata – Verona (Tutela del whistleblower)” (clicca qui per visualizzare la procedura).
Chi è il segnalante
Il segnalante, cosiddetto whistleblower, è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione acquisite nell’ambito del proprio contesto di lavoro (articoli 1 e 2 del D.Lgs. 24/2023).
All’interno dell’Azienda Ospedaliera Integrata Verona (AOUI) le persone che possono segnalare sono:
- dipendenti dell’AOUI;
- titolari di un rapporto di collaborazione con AOUI;
- lavoratori o collaboratori di fornitori/subfornitori dell’AOUI;
- liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi che prestano la propria attività presso AOUI;
- volontari, tirocinanti o borsisti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso AOUI;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso AOUI;
- ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più le posizioni indicate in precedenza, ma che segnalano violazioni le cui informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto intercorso;
- soggetti in fase di prova, di selezione o il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.
Cosa può essere segnalato
Le segnalazioni possono riguardare violazioni intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione e che consistono in:
- illeciti amministrativi;
- illeciti contabili;
- illeciti civili;
- illeciti penali;
- violazione di norme europee, e delle relative norme nazionali di attuazione o recepimento, relativamente ai settori che interessano l’attività di AOUI, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: appalti pubblici; sicurezza e conformità dei prodotti; radioprotezione e sicurezza nucleare; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Possono essere oggetto di segnalazione anche:
- elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni;
- elementi concreti tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni sopra elencate.
Cosa non può essere segnalato
- Notizie palesemente prive di fondamento
- Informazioni già totalmente di dominio pubblico
- Informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni (cd. voci di corridoio)
Inoltre non possono essere oggetto di segnalazione secondo la disciplina sul whistleblowing:
- le contestazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante attinenti esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro (come, ad es., fatti oggetto di vertenze di lavoro, anche in fase precontenziosa, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica);
- le segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione, come pure quelle previste in altre discipline speciali che regolano il whistleblowing;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.
Come effettuare una segnalazione in AOUI - Canale interno
Le segnalazioni vanno inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), soggetto autorizzato alla ricezione e gestione interna delle segnalazioni del whistleblower, come previsto dal D.Lgs. 24/2023.
È possibile inviare una segnalazione:
- o in forma scritta utilizzando la piattaforma informatica WhistleblowingPA come descritto in seguito;
- oppure in forma orale chiedendo un incontro con il RPCT ai seguenti recapiti: e-mail segnalazioneilleciti@aovr.veneto.it, telefono 045 812 2213 dal lunedì al mercoledì, presso l’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione dal lunedì al mercoledì (padiglione 10, piano primo, stanza n. 4).
La piattaforma informatica Whistleblowing PA
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere gli obblighi normativi.
La piattaforma, attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
- la segnalazione viene formulata attraverso la compilazione guidata di un questionario;
- la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione è garantita in ogni circostanza.
La piattaforma è accessibile al seguente indirizzo: https://aouivr.whistleblowing.it.
Prima di procedere alla segnalazione si ricorda di prendere visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali pubblicata qui a fianco e inserita nel piè di pagina della piattaforma.
Altri canali di segnalazione
Il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno all’Amministrazione (art. 6 del D.Lgs. 24/2023) gestito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nei seguenti casi:
- il canale di segnalazione interno non è presente o non è conforme alla norma;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che ad una segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le modalità di segnalazione all’ANAC sono disponibili alla pagina dedicata sul sito istituzionale della stessa: anticorruzione.it/-/whistleblowing.
Infine il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (art. 15 del D.Lgs. 24/2023) se ricorrono le seguenti condizioni:
- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o direttamente esterna a cui non è stato dato riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio si ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto.
Restano fermi la possibilità per chiunque di fare denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, nonché l’obbligo di denuncia alla stessa dei fatti penalmente rilevanti e delle ipotesi di danno erariale da parte di chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali
Le misure di protezione si applicano a:
- segnalante
- segnalato (persona coinvolta)
- facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo
- persone diverse dal segnalato, ma menzionate (ad es. testimoni)
I dati tutelati:
- identità dei soggetti elencati
- qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante
Protezione dalle ritorsioni e misure di sostegno
Il whistleblower non può subire alcuna ritorsione, anche solo tentata o minacciata.
Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla personale segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Un elenco di ritorsioni ampio, anche se non esaustivo, è contenuto nell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 24/2023 (es. licenziamento, retrocessione di grado, cambiamento del luogo di lavoro, …).
Le presunte ritorsioni vanno comunicate esclusivamente ad ANAC, a cui è affidato il compito di accertare se siano conseguenti alla segnalazione effettuata.
Il segnalante può rivolgersi agli enti del Terzo settore, con cui ANAC ha stipulato apposite convenzioni, per avere informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito.
Responsabilità del segnalante
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni, necessarie per svelare la violazione e acquisite in modo lecito, anche tramite accesso ai documenti che le contengono, strettamente collegate alle violazioni:
- coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 24/2023, come il segreto professionale forense e medico;
- relative alla tutela del diritto d’autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta
L’esclusione di responsabilità è estesa anche ai comportamenti, atti ed omissioni, se collegati alla segnalazione e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
Nei casi di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa, al soggetto segnalante è applicata anche una sanzione disciplinare.