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Adozione e affidamento

1) Congedo di maternità e paternità

Adozione o affidamento preadottivo nazionale

Spetta alla lavoratrice madre adottiva o pre adottiva e al lavoratore padre pre adottivo un periodo massimo di 5 mesi di congedo di maternità/paternità che deve essere fruito nei cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia

 

Adozione o affidamento preadottivo internazionale

Spetta alla lavoratrice madre adottiva o pre adottiva e al lavoratore padre pre adottivo un periodo massimo di 5 mesi di congedo di maternità/paternità che può essere fruito:

-entro i cinque mesi successivi all’ingresso in Italia del minore

-prima dell’ingresso del minore in Italia durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per permettere l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura di adozione

 

Affidamento non preadottivo

Spetta alla lavoratrice madre affidataria e al lavoratore padre affidatario un periodo massimo di 3 mesi di congedo di maternità/paternità che deve essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento. Entro i predetti 5 mesi il congedo in esame è fruito in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per i minori che all’atto dell’affidamento abbiano superato i 6 anni di età.

In tutti i casi il lavoratore padre ha diritto a un congedo obbligatorio di due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dall’effettivo ingresso in famiglia del minore. I padre può inoltre fruire del congedo in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente, in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo.

 

Modulistica di riferimento

MU 25 Dichiarazione adozione-affido figlio e suoi allegati

MU 16 Richiesta congedo maternità

MU 17 Richiesta congedo paternità

Clicca qui per scaricare i moduli

 

2) Congedo parentale

Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari qualunque sia l’età del minore entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

I limiti, sia individuali che complessivi, e tutte le disposizioni e le modalità previste per l’utilizzo del congedo parentale sono uguali a quelli dei genitori naturali

 

3) Malattia del bambino

Per figlio di età non superiore ad anni 6: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun figlio per un massimo di complessivo di 30 giorni per ciascun anno. Ulteriori periodi di astensione dal lavoro non sono retribuiti, ma sono computati ai fini dell’anzianità di servizio.

Per figli tra 6 e 8 anni di età: ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno. Tali assenze nello stesso periodo sono senza assegni ma sono computate nell’anzianità di servizio.

Per quanto riguarda le modalità e le condizioni per l’esercizio dei suddetti diritti si richiama quanto già detto in precedenza per le medesime assenze dei genitori naturali.

 

4) Riposi giornalieri

Identiche disposizioni a quanto previsto per i genitori naturali

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