Flessibilità del congedo di maternità
Oggetto della tutela
La lavoratrice può scegliere di posticipare il congedo fino alla data presunta del parto per poi usufruirne nel periodo successivo.
La flessibilità può essere interrotta su istanza della lavoratrice o, in automatico, per malattia .
Iter procedurale
La dipendente che desidera posticipare l’inizio del congedo di maternità deve:
1) presentare richiesta di fruizione della flessibilità del congedo di maternità astenendosi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto. Tale domanda deve essere presentata prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, corredata da:
-certificato di un ginecologo del SSN o con esso convenzionato contenente la data presunta del parto, che attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro (da ottenersi nel corso del settimo mese di gravidanza) ;
-relazione sull’attività svolta dalla dipendente redatta dal Responsabile della lavoratrice (per consentire la valutazione del medico competente);
-certificato del medico competente nel quali si attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro (da ottenersi nel corso del settimo mese di gravidanza);
2) presentare richiesta di fruizione del congedo di maternità interamente dopo la data presunta del parto astenendosi dal servizio a partire dal giorno della data presunta del parto. Tale domanda deve essere presentata prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, corredata da:
-certificato di un ginecologo del SSN o con esso convenzionato contenente la data presunta del parto, che attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro (da ottenersi nel corso del settimo mese di gravidanza) ;
-relazione sull’attività svolta dalla dipendente redatta dal Responsabile della lavoratrice (per consentire la valutazione del medico competente);
-certificato del medico competente nel quali si attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro (da ottenersi nel corso del settimo mese di gravidanza);
3)una volta fruito della flessibilità del congedo di maternità di cui al primo punto, presentare richiesta di fruizione del congedo di maternità interamente dopo la data presunta del parto , astenendosi dal servizio a partire dal giorno della data presunta del parto. Tale domanda deve essere presentata prima dell’inizio del nono mese di gravidanza, corredata da:
-certificato di un ginecologo del SSN o con esso convenzionato contenente la data presunta del parto, che attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro (da ottenersi nel corso dell’ottavo mese di gravidanza) ;
-relazione sull’attività svolta dalla dipendente redatta dal Responsabile della lavoratrice (per consentire la valutazione del medico competente);
-certificato del medico competente nel quali si attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro (da ottenersi nel corso dell’ottavo mese di gravidanza).
Modulistica di riferimento
MU 16 Richiesta flessibilità congedo maternità o congedo per adozione_affido
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