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Malattia

Soggetti interessati: dipendenti AOUI 
 
Obblighi del dipendente
-comunicare l’evento alla struttura di appartenenza (MdA, UOC, Servizio, Ufficio, etc) tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza;

-per prognosi superiore a un giorno comunicare appena possibile anche la durata dell’assenza;

- nel caso durante l’assenza dimori in luogo diverso da quello di residenza comunicare tale indirizzo al medico che redige il certificato: il medico provvederà a registrarlo nel certificato stesso;

- rispettare la reperibilità nelle fasce orarie stabilite dalla legge.
 
Fasce di reperibilità

- Con Messaggio n. 4640 del 22/12/2023, INPS ha reso noto che “le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”.

-esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso (che deve risultare attestato sul certificato di malattia) di:

  • infortunio sul lavoro;
  • stati morbosi connessi ad una patologia che richieda terapia salvavita;
  • malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

 

Invio certificato medico
-di norma viene inviato con modalità telematica dal medico prescrittore;

-nel caso in cui non fosse stato possibile inviare il certificato telematico, il dipendente è tenuto a recapitare o spedire il certificato medico entro i tre giorni successivi all’inizio della malattia o all’eventuale prosecuzione della stessa (nel caso il termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo);

-in caso di ricovero, deve essere recapitato entro tre giorni il “certificato di ricovero” e successivamente quello di dimissione.
 
Controlli
L’Azienda e l’INPS dispongono il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni aziendali e di legge di norma fin dal primo giorno di assenza.

Se il dipendente deve allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto ad avvisare preventivamente e comunque non oltre le ore 13.00 del giorno lavorativo precedente l’Amministrazione (la quale provvederà ad avvisare l’Inps) compilando il modulo Comunicazione allontanamento dall’indirizzo di reperibilità durante le fasce di reperibilità - Dipendenti AOUI disponibile sul portale - Area Riservata - Bandi e istanze (previa autenticazione) e successivamente a esibire la relativa documentazione, se richiesta. Non saranno accetate comunicazioni inviate utilizzando altre modalità. Si precisa che tuti i dati richiesti nel modulo on line sono a compilazione obbligatoria (compreso il numero identificativo del certificato di malattia cui si riferisce la comunicazione).
 

Bandi e Istanze è accessibile da tutte le postazioni su rete aziendale al seguente link 

Da postazioni su rete esterna è accessibile tramite il portale applicativo - informazioni al link

 

Se il dipendente necessita di cambiare l’indirizzo di reperibilità indicato nel certificato è tenuto ad avvisare direttamente l'INPS tramite lo "Sportello per il Cittadino per le visite mediche di controllo".Secondo le istruzioni fornite dall'Istituto andrà seguito il percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica). 

Nel caso si rilevino difficoltà di accesso a questa funzionalità i dipendenti dovranno rivolgersi direttamente al Contact Center dell’INPS ( ente gestore del sistema), ai seguenti numeri: rete fissa n. 803 164, telefonia mobile n. 06 164 164.
La comunicazione all’INPS non esclude l’obbligo da parte del lavoratore di avvertire anche il proprio datore di lavoro; tale comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: orari.medici@aovr.veneto.it

 

 La correttezza dei dati, in particolare quelli riferibili alla reperibilità durante la malattia, rimane di responsabilità del lavoratore.

 
Rientro in servizio
Unicamente il giorno successivo a quello indicato come ultimo di prognosi nel certificato oppure, in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata. La rettifica deve essere effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata e prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. 

 
Decorrenza dell’assenza (e quindi della malattia indennizzabile)
Data di rilascio del certificato medico o al massimo il giorno precedente (anche in caso di continuazione di malattia).

 
Malattia causata da terzi
Il dipendente è tenuto a darne comunicazione alla UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università compilando l’apposito modello (MU F 13) così da permettere all’Azienda le necessarie azioni di rivalsa nei confronti del terzo responsabile.

 
Trattamento economico
Come previsto dalla Legge 06.08.08, n. 133 per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con l’esclusione quindi di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

 
Regolamentazione e modulistica aziendale 
IU H 02 Informazioni e obblighi per il dipendente in caso di malattia o infortunio 
MU F 13 Assenza causata da colpa di terzi 

 
Clicca qui per scaricare la documentazione 

 
Istruzioni INPS
Guida INPS Certificazione malattia e visite mediche controllo lavoratori privati e pubblici_luglio2018

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