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Riposi per allattamento

Soggetti interessati

Madre lavoratrice o padre lavoratore nei seguenti casi:

  1. figlio affidato al solo padre;
  2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (ma che NON sia assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro – es. aspettative, pause lavorative previste nei part-time verticali - ovvero sia assente a fronte di congedo di maternità o parentale);
  3. madre disoccupata, inoccupata, libera professionista, lavoratrice autonoma o casalinga;
  4. morte o grave infermità della madre.

 

Modalità di fruizione:

  • entro il primo anno di età del bambino nella misura massima di due ore al giorno se l’orario di lavoro giornaliero è almeno di 6 ore e di una se l’orario stesso è inferiore a 6 ore;
  • in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati (non moltiplicati per il numero di bambini nati) e possono essere fruiti anche dal padre;
  • non concorrono per nessun motivo alla formazione di credito orario aggiuntivo.
  • la distribuzione dei riposi giornalieri, nell’ambito dell’orario di lavoro, deve essere concordata tra il lavoratore ed il proprio Responsabile;
  • le ore non possono essere cumulate ed usufruite in un altro giorno.

 

Trattamento economico

Intera retribuzione e sono computati ai fini dell’anzianità di servizio.

 

Modulistica di riferimento

  • MU 20 Richiesta riposi giornalieri
  • Normativa di riferimento e regolamentazione aziendale
  • IU 05 Maternità e Paternità- Istruzioni per l'applicazione delle politiche aziendali
  • Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151, artt. 39 e 41

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