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Attività compatibili, ma soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'AOUI

Deliberazione 1108/2018
Articolo 4 - Attività compatibili non soggette a richiesta di autorizzazione, ma a preventiva comunicazione
[...]
2. In particolare, sono attività compatibili soggette solo a preventiva comunicazione:
 
attività rese a titolo gratuito di seguito indicate:
 
a) attività rese esclusivamente presso Associazioni di volontariato o Cooperative, da comunicare annualmente; 
b) attività che costituiscono espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero (ad esempio la partecipazione ad associazioni, ecc…).
c) attività non sanitarie, a titolo gratuito o per le quali sia corrisposto il solo rimborso delle spese documentate, purché non costituiscano un conflitto di interessi;
d) attività professionale sanitaria, a titolo gratuito o con il solo rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni o associazioni senza fini di lucro.
 
attività retribuite e non retribuite, fatto salvo quanto disposto dal comma 3):
 
    a) attività di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
    b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
    c) partecipazione a convegni e seminari;
    d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese;
    e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
    f) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica;
 
    g) attività artistiche ove non esercitate professionalmente;
    h) partecipazione a spettacoli radiofonici o televisivi, in qualità di concorrente, ospite, figurante, ecc.
 
3. Le attività retribuite e non retribuite di cui al comma 2) del presente articolo sono soggette a preventiva autorizzazione secondo le modalità previste dall’art. 6, qualora siano svolte a favore di soggetti privati con i quali la AOUI intrattiene o abbia intrattenuto nell’ultimo biennio rapporti di fornitura di beni e/o servizi, secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'AOUI attualmente in vigore;
 
[...]
 

Articolo 5 - Attività compatibili soggette a preventiva autorizzazione

Il dipendente può assumere incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti da parte di terzi committenti per attività extra-lavorative, purché:
    a) abbiano carattere di temporaneità, saltuarietà ed occasionalità, anche se eseguite periodicamente ed essere prive di qualsiasi forma di subordinazione circa il tempo e le modalità delle prestazioni;
    b) siano privi del requisito della prevalenza; 
    c) non sussistano motivi di incompatibilità con l’AOUI di diritto e/o di fatto né si perseguano interessi in contrasto con quelli dell’Azienda stessa;
    d) siano preventivamente autorizzati, secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento;
    e) il volume delle attività di cui al presente articolo ed al precedente articolo n. 4 del presente regolamento non comporti un impegno orario complessivo superiore a 200 ore nel corso dell’anno solare.
    f) l’entità del compenso annuo percepito dai dipendenti per gli incarichi extraistituzionali, intesa nel complesso degli incarichi svolti annualmente, compresi quelli oggetto di sola comunicazione, non superi il 40% del trattamento economico annuo lordo percepito dal dipendente quale che sia la qualifica di appartenenza.

Resta fermo che gli incarichi soggetti ad autorizzazione, da svolgersi al di fuori dall’orario di lavoro e senza l’utilizzo dei beni e delle attrezzature aziendali, non possono, in nessun caso, pregiudicare il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali e dei compiti affidati al dipendente nell’ambito dell’AOUI.


Sono soggette a preventiva autorizzazione tutte le attività extra-lavorative ed in particolare:

    1. l’incarico retribuito e non retribuito di amministratore di condominio solo quando l’impegno riguardi la cura del condominio nel quale il dipendente risiede o comprenda unità abitative di proprietà del dipendente o della famiglia;
    2. gli incarichi retribuiti e non retribuiti quale componente nelle commissioni di esami e concorsi o di altre commissioni presso pubbliche amministrazioni, in ragione della specifica professionalità posseduta, nonché le commissioni di laurea effettuate per l’Università degli Studi di Verona;


    3. i collaudi tecnici o tecnico-amministrativi di opere pubbliche, forniture, servizi, impianti, apparecchiature e attrezzature; l’incarico di specie deve provenire da un Ente Pubblico; 


    4. gli incarichi nei Collegi Sindacali, Comitati di Vigilanza, negli Organismi Indipendenti di Valutazione, nei Collegi dei Revisori dei Conti di Enti esterni all’AOUI;


    5. la partecipazione in società agricole a conduzione familiare se l’impegno è modesto e non abituale e non continuativo durante l’anno e non si tratti di un’attività di agriturismo; è ammessa la vendita occasionale dei prodotti del fondo, qualora mantenga la caratteristica di attività accessoria alla coltivazione e non configuri un’attività di tipo commerciale;


    6. gli incarichi pluriennali, derivanti da nomine presso Commissioni od organismi di altre Amministrazioni pubbliche o derivanti da cariche elettive equiparate, che avvengono in relazione alle funzioni ricoperte, o in rappresentanza dell’AOUI (ad es. Consigliere Assemblea Consiglio Sanitario Regionale, Segretari/Consigliere Ordini Professionali di categoria, etc.);

    7. le attività svolte per Commissioni di pubblico concorso nel S.S.N., Commissioni per conferimento incarichi quinquennali, Commissioni per selezioni pubbliche per conferimenti di incarico e Collegi tecnici di verifica;

    8. gli incarichi di perito, di arbitro, di giudice onorario, di consulente tecnico d’ufficio (CTU) o di parte (CTP), ove siano resi davanti all’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un giudizio penale o civile, eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili, rientrano nell’esercizio dell’attività libero professionale, intramuraria per i dirigenti a rapporto esclusivo ed extramuraria per i dirigenti a rapporto non esclusivo e pertanto ad essi si applicano le regole previste per l’attività libero professionale; 


    9. qualora le attività di cui al precedente punto 8 vengano richieste a personale dell’Area Professionale, Tecnica ed Amministrativa, a personale dell’Area Medica per il quale non è esercitabile la libera professione e a personale del Comparto, le stesse rientrano degli incarichi occasionali soggetti ad autorizzazione secondo il vigente regolamento;


10. la partecipazione a comitati scientifici;


11. ogni altro incarico retribuito, conferito a vario titolo, non ricompreso fra quelli sopra  indicati.

Resta inteso che il rapporto di dipendenza in regime di esclusività con l’AOUI comporta incompatibilità con la titolarità di partita IVA, fatto salvo quanto indicato agli artt.3, 5 e 7.

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