Se si verifica un’interruzione di gravidanza (spontanea o volontaria):
- prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, il periodo di assenza dal lavoro sarà considerato assenza per malattia e non rientrerà nel computo del periodo di comporto;
- dopo il 180° giorno il periodo di assenza dal lavoro sarà considerato a tutti gli effetti parto e quindi, si avrà diritto ai 3 mesi post-partum.
L'evento va comunicato (mediante "MU15 Comunicazione interruzione gravidanza" cui va allegato certificato medico o indicato il numero di protocollo INPS del certificato stesso).
La dipendente deve presentare richiesta prima di entrare nell’ottavo mese di gravidanza mediante “MU 16 Richiesta congedo maternità” allegando:
- certificato di un ginecologo del SSN o con esso convenzionato contenente la data presunta del parto;
- relazione sull’attività svolta dalla dipendente redatta dal Responsabile della lavoratrice (per consentire la valutazione del medico competente)
- certificato del medico competente nel quali si attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro (da ottenersi nel corso del settimo mese di gravidanza)
Lo status di “genitore solo” sussiste in caso di:
- morte dell’altro genitore
- abbandono del figlio da parte dell’altro genitore
- affidamento del figlio ad uno solo dei genitori
- non riconoscimento del figlio da parte di un genitore
- uno dei due genitori in regime di restrizione della libertà personale.
Il padre, lavoratore dipendente, può utilizzare tale congedo entro i primi tre mesi di vita del figlio/a nei seguenti casi: grave infermità o morte della madre od abbandono del bambino da parte della madre stessa od affidamento esclusivo al padre.
Può essere richiesto anche nei casi in cui la madre sia soggetta a provvedimento di restrizione della libertà personale.
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