Congedo parentale
Soggetti interessati: madre o padre dipendente di AOUI
Modalità di fruizione:
- fruibile nei primi 12 anni di vita del bambino
- per la madre: periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi o 180 giorni se frazionato;
- per il padre: periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi o 180 giorni se frazionato;
- limite massimo complessivo riferito alla coppia di genitori: 10 mesi;
- se il padre usufruisce di un periodo di congedo parentale – continuativo o frazionato – non inferiore a tre mesi: il limite individuale per il padre stesso viene elevato a 7 mesi (anziché 6 mesi) ed il limite complessivo di coppia a 11 mesi (anziché 10 mesi);
- nel caso di genitore solo: periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi;
- in caso di fruizione continuativa, i periodi di congedo ricomprendono anche i giorni festivi (o non lavorativi) che ricadano all’interno degli stessi;
- in caso di fruizione frazionata, i periodi di congedo ricomprendono anche i giorni festivi (o non lavorativi), laddove detti periodi non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore;
- fruibile dai genitori anche contemporaneamente;
- il padre può fruirne anche durante il congedo di maternità della madre;
- i periodi di congedo non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere utilizzati dall'altro;
- il congedo parentale del padre è compatibile con la fruizione da parte della madre dei riposi giornalieri, ma non viceversa;
- il congedo iniziato può essere interrotto (a domanda dell’interessato) in caso di malattia del genitore o del bambino insorta durante la fruizione del congedo stesso.
Trattamento economico
I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:
- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi.
Il periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori è quindi di 9 mesi.
Per i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, spetta l’intera retribuzione fissa mensile. Per il periodo rimanente spetta il 30% della retribuzione.
Per i periodi oltre i 9 mesi spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione soltanto se il reddito individuale dell’interessato è inferiore al 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (in questo caso il dipendente deve consegnare anche il “MU 23 Dichiarazione di responsabilità reddito presunto”).
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie e riposi, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.
Iter procedurale
Presentazione della richiesta di norma 5 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione.
Modulistica di riferimento
MU 22 Richiesta congedo parentale
MU 23 Dichiarazione di responsabilità reddito presunto
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Normativa di riferimento e regolamentazione aziendale
- IU 05 Maternità e Paternità- Istruzioni per l'applicazione delle politiche aziendali
- Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151, art. 32

