Riposi per allattamento
Soggetti interessati
Madre lavoratrice o padre lavoratore nei seguenti casi:
- figlio affidato al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (ma che NON sia assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro – es. aspettative, pause lavorative previste nei part-time verticali - ovvero sia assente a fronte di congedo di maternità o parentale);
- madre disoccupata, inoccupata, libera professionista, lavoratrice autonoma o casalinga;
- morte o grave infermità della madre.
Modalità di fruizione:
- entro il primo anno di età del bambino nella misura massima di due ore al giorno se l’orario di lavoro giornaliero è almeno di 6 ore e di una se l’orario stesso è inferiore a 6 ore;
- in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati (non moltiplicati per il numero di bambini nati) e possono essere fruiti anche dal padre;
- non concorrono per nessun motivo alla formazione di credito orario aggiuntivo.
- la distribuzione dei riposi giornalieri, nell’ambito dell’orario di lavoro, deve essere concordata tra il lavoratore ed il proprio Responsabile;
- le ore non possono essere cumulate ed usufruite in un altro giorno.
Trattamento economico
Intera retribuzione e sono computati ai fini dell’anzianità di servizio.
Modulistica di riferimento
- MU 20 Richiesta riposi giornalieri
- Normativa di riferimento e regolamentazione aziendale
- IU 05 Maternità e Paternità- Istruzioni per l'applicazione delle politiche aziendali
- Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151, artt. 39 e 41
Ultimo aggiornamento: 19/03/2026 09:42

