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La dipendente deve comunicare il prima possibile lo stato di gravidanza al proprio superiore gerarchico (affinché l’Azienda adotti tutte le misure idonee che rendano la prestazione lavorativa della donna compatibile con il suo stato di gravidanza e puerperio) mediante "MU13 Comunicazione stato di gravidanza" (allegando certificato medico attestante la data presunta del parto ovvero indicandone il numero di protocollo INPS).

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi le lavoratrici devono comunicare preventivamente l’assenza consegnando il “MU14 Richiesta permessi controlli prenatali - sezione A” e consegnare, entro 3 giorni dalla fruizione del permesso, certificazione da cui risulti l'espletamento dell'attività dichiarata oppure autocertificazione tramite il “MU14 Richiesta permessi controlli prenatali - sezione B”.

Se si verifica un’interruzione di gravidanza (spontanea o volontaria):

  • prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, il periodo di assenza dal lavoro sarà considerato assenza per malattia e non rientrerà nel computo del periodo di comporto;
  • dopo il 180° giorno il periodo di assenza dal lavoro sarà considerato a tutti gli effetti parto e quindi, si avrà diritto ai 3 mesi post-partum.

L'evento va comunicato (mediante "MU15 Comunicazione interruzione gravidanza" cui va allegato certificato medico o indicato il numero di protocollo INPS del certificato stesso).

Il congedo obbligatorio per maternità dura 5 mesi, inizia 2 mesi prima la data presunta del parto e termina 3 mesi dopo il parto.

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di 5 mesi, la dipendente può scegliere di posticipare il congedo fino alla data presunta del parto per poi usufruirne nel periodo successivo. La flessibilità può essere interrotta su istanza della lavoratrice o, in automatico, per malattia .

La dipendente deve presentare richiesta prima di entrare nell’ottavo mese di gravidanza mediante “MU 16 Richiesta congedo maternità” allegando:

  • certificato di un ginecologo del SSN o con esso convenzionato contenente la data presunta del parto;
  • relazione sull’attività svolta dalla dipendente redatta dal Responsabile della lavoratrice (per consentire la valutazione del medico competente)
  • certificato del medico competente nel quali si attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro (da ottenersi nel corso del settimo mese di gravidanza)

Se subentra una malattia il periodo post-parto si prolungherà non per un mese intero, ma per un numero di giornate pari a quelle lavorate durante l’ottavo mese (comprese le festività cadenti nel periodo). 

La dipendente è tenuta a comunicare all’AOUI entro 30 giorni dal parto la nascita del proprio figlio tramite “MU19 Dichiarazione nascita” ovvero certificato di nascita del bambino.

Lo status di “genitore solo” sussiste in caso di:

  • morte dell’altro genitore
  • abbandono del figlio da parte dell’altro genitore
  • affidamento del figlio ad uno solo dei genitori
  • non riconoscimento del figlio da parte di un genitore
  • uno dei due genitori in regime di restrizione della libertà personale.

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei periodi pre e post parto superi il limite complessivo di cinque mesi. 

Si. La madre può chiedere la trasformazione del titolo dell’assenza presentando la documentazione necessaria.

Si, purché il figlio/a non abbia già compiuto dodici anni. Inoltre, se il figlio/a ha meno di 6 anni, ha ancora diritto all’indennità del 30%.

Il padre, lavoratore dipendente, può utilizzare tale congedo entro i primi tre mesi di vita del figlio/a nei seguenti casi: grave infermità o morte della madre od abbandono del bambino da parte della madre stessa od affidamento esclusivo al padre.

Può essere richiesto anche nei casi in cui la madre sia soggetta a provvedimento di restrizione della libertà personale.

Entrambi i genitori, in alternativa tra loro e indipendentemente dal fatto che l’altro genitore abbia un suo autonomo diritto.

Senza limiti fino a 3 anni di vita del bambino. 5 giorni lavorativi all’anno dai tre agli otto anni.

Si riferiscono all'anno di vita del figlio/a.

No, non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie, che sono previste esclusivamente per il controllo della malattia del lavoratore.

Sì, dando il preavviso di 5 giorni.
Ultimo aggiornamento: 19/03/2026 09:55

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