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Attività incompatibili

Deliberazione n. 1108/208
Articolo 2 - Attività incompatibili
 
    1. Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro.
Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministrazione, la quale dovrà altresì adottare i conseguenti provvedimenti.
L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato al di fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private accreditate ed in strutture ad esse assimilate.
 
    2. Sono incompatibili le attività che generano conflitto di interesse, anche potenziale, con le funzioni proprie della Struttura di appartenenza del dipendente, con l’attività istituzionale svolta dallo stesso o in generale con le attività proprie dell’AOUI.
 
    3. Non sono consentite attività idonee a compromettere l’immagine dell’Azienda.
 
    4. Durante l’assenza dal servizio per aspettativa non retribuita per motivi personali, malattia, interdizione anticipata per gravidanza, congedo obbligatorio e congedo parentale, permessi a vario titolo, congedo straordinario retribuito e non retribuito, non è consentito lo svolgimento di un incarico, un’attività extra lavorativa o di docenza, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 3.
 
    5. Sono considerate attività incompatibili con la prestazione di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, presso l’AOUI:
 
    a) il rapporto di lavoro subordinato con altri committenti (sia pubblici che privati);
    b) la stipula di contratti di prestazione d’opera e libero professionali (contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o libero professionali, contratti di collaborazione coordinata a progetto) ad esclusione di quelli stipulati con l’Università per attività di docenza, nonché con altri Enti Pubblici territoriali;
    c) l’esercizio dell’attività commerciale svolta in qualsiasi forma; in particolare ai sensi dell’art. 2195 c.c. si definisce attività commerciale un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; intermediaria nella circolazione dei beni; di trasporto per terra, aria, acqua; bancaria e assicurativa; ausiliaria delle attività precedenti, ricompresa l’attività artigianale esercitata in modo continuativo, professionale e lucrativo, comprese quelle di affittacamere o gestione di “Bed and Breakfast”, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time (per il personale del Comparto);
    d) l’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo e/o di coltivatore diretto svolta in modo abituale e continuativo ovvero a titolo principale durante l’anno;
    e) l’assunzione di cariche con responsabilità gestorie in società di persone e di capitali. Tale incompatibilità consiste nell’assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società, presuppongono l’esercizio di rappresentanza della società, l’esercizio di amministrazione della società o l’esercizio di attività in nome e per conto della società stessa. “Fatto salvo per i docenti in assistenza, quanto previsto all’art. 2 lettera b) del “Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore” emanato con D.R. n. 902 del 24 maggio 2017 dall’Università di Verona e fermo restando per la fattispecie indicata la verifica di eventuale conflitto di interessi anche potenziale; 
    f) l’assunzione di incarichi di progettazione o direzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., a favore di soggetti terzi rispetto all’Ente di appartenenza, sia che si tratti di privati o di pubbliche amministrazioni;
    g) l’esercizio della professione di avvocato secondo quanto disposto dalla Legge n. 339/2003.
   
   6. Sussiste conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale, non solo in presenza di un reale ed accertato conflitto, ma anche in tutti i casi in cui la situazione di conflitto risulti meramente potenziale e pregiudichi l’esercizio imparziale delle funzioni svolte dal dipendente. 
 
    7. Il dipendente non può essere autorizzato per attività o incarichi retribuiti di consulenza, docenza, formazione per conto di committenti aggiudicatari di appalti, per i quali lo stesso espleti o nel biennio precedente abbia espletato funzioni di Presidente o Componente di Commissione di gare d’appalto o abbia predisposto il capitolato disciplinante lo svolgimento di dette gare o di altre diverse procedure indette dall'AOUI per l'assegnazione di forniture di beni o servizi.
 
    8. Il dipendente non può svolgere attività o assumere incarichi conferiti da Committenti sottoposti alla vigilanza ed al controllo della struttura aziendale di appartenenza, indipendentemente dalla zona di ubicazione del committente o della zona di competenza della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente e pertanto, in senso generale, verrà preso in considerazione il bacino d’utenza aziendale.
 
    9. Il dipendente non può svolgere la funzione di Consulente Tecnico di Parte (CTP) per questioni che vedano l’AOUI quale controparte.
 
    10. Attività lavorative e professionali per l’esercizio delle quali sia necessaria l’apertura di Partita IVA: salvo quanto disposto sul tempo parziale o sulla libera professione al personale neo-assunto può essere concesso il mantenimento temporaneo della partita IVA, al solo fine di incassare eventuali crediti maturati precedentemente all’assunzione;
 
    11. Non è consentito l’esercizio di attività professionali in qualsiasi modo retribuite per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o registri anche se svolta a favore proprio e di familiari, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time (solo per il personale del Comparto);
 
    12. Rappresentante Legale o componente del Consiglio di Amministrazione di enti gestori di RSA accreditate o di altre attività socio-sanitarie;
 
    13. Rappresentante Legale o componente del Consiglio di Amministrazione di strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il SSN;
 
    14. Rappresentante Legale o componente del Consiglio di Amministrazione di Associazioni, Fondazioni, Cooperative Sociali aventi rapporti contrattuali o convenzionali con l’Azienda.
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