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Attività compatibili, ma soggette a preventiva comunicazione all'AOUI

Deliberazione n. 1108/2018
Articolo 4 - Attività compatibili non soggette a richiesta di autorizzazione, ma a preventiva comunicazione
 
1. Gli incarichi e le attività extra-lavorative di cui ai successivi punti, non sono soggetti a preventiva richiesta di autorizzazione, ma debbono essere sempre preventivamente comunicati (30 giorni prima) in forma scritta all’UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e rapporti con l'Università con la valutazione del proprio superiore gerarchico, in ordine ai punti sotto specificati utilizzando la modulistica predisposta al riguardo scaricabile dall’Intranet aziendale, Personale – Modulistica - Svolgimento incarichi extra-impiego, con allegata lettera di incarico, della brochure o locandina evento e devono comunque:
 
    a) essere svolti al di fuori dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dalla regolamentazione aziendale per l’aggiornamento obbligatorio; 
    b) essere svolti senza l’utilizzo dei beni e delle attrezzature aziendali;
    c) non pregiudicare, in nessun caso, il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali e degli obiettivi affidati al dipendente nell’ambito dell’AOUI;
    d) non perseguire interessi, in contrasto con quelli dell'Azienda stessa;
    e) non essere incompatibili con l’attività istituzionale svolta a favore dell’AOUI;
 
2. In particolare, sono attività compatibili soggette solo a preventiva comunicazione:
 
attività rese a titolo gratuito di seguito indicate:
 
a) attività rese esclusivamente presso Associazioni di volontariato o Cooperative, da comunicare annualmente; 
b) attività che costituiscono espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero (ad esempio la partecipazione ad associazioni, ecc…).
c) attività non sanitarie, a titolo gratuito o per le quali sia corrisposto il solo rimborso delle spese documentate, purché non costituiscano un conflitto di interessi;
d) attività professionale sanitaria, a titolo gratuito o con il solo rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni o associazioni senza fini di lucro.
 
attività retribuite e non retribuite, fatto salvo quanto disposto dal comma 3):
 
    a) attività di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
    b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
    c) partecipazione a convegni e seminari;
    d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese;
    e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
    f) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica;
    g) attività artistiche ove non esercitate professionalmente;
    h) partecipazione a spettacoli radiofonici o televisivi, in qualità di concorrente, ospite, figurante, ecc.
 
3. Le attività retribuite e non retribuite di cui al comma 2) del presente articolo sono soggette a preventiva autorizzazione secondo le modalità previste dall’art. 6, qualora siano svolte a favore di soggetti privati con i quali la AOUI intrattiene o abbia intrattenuto nell’ultimo biennio rapporti di fornitura di beni e/o servizi, secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'AOUI attualmente in vigore;
 
4. Sono, altresì, escluse dall’obbligo della preventiva richiesta di autorizzazione, la titolarità di azioni o quote o la compartecipazione a Società/Imprese; tuttavia, il dipendente che intende acquistare azioni, quote o compartecipazioni di imprese che svolgono attività di cura, prevenzione, riabilitazione, farmaceutica o veterinaria, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve preventivamente comunicare tale intenzione per iscritto all’A.O.U.I. la quale valuterà la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche potenziali.
 
5. E’ consentita, senza l’obbligo della preventiva richiesta di autorizzazione, la qualifica di socio di una Società di capitali, mentre, per quanto riguarda le Società di persone, è consentito unicamente la partecipazione ad una Società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante, non essendo connessa a tale carica alcuna assunzione di responsabilità, rappresentando la stessa semplice apporto di capitale.
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