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Partecipazione operazioni elettorali

I dipendenti che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni (ossia elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali o referendum), adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo citato sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa.
Nel caso in cui dette operazioni si protraggano oltre la mezzanotte, i lavoratori hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
Tali dipendenti hanno diritto a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIPOSI COMPENSATIVI

esempio: perazioni elettorali che si svolgono di sabato, domenica e anche solo parzialmente il lunedì

 

  Giornate di presenza al seggio  Riposi compensativi

Lavoratore con orario di lavoro
settimanale distribuito su 5 giorni lavorativi
(da lunedì a venerdì)

sabato - domenica - lunedì


(giorni festivi o non lavorativi: sabato e domenica)

due giornate
indicativamente vengono fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì e mercoledì (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)

 Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su
6 giorni lavorativi
(da lunedì a sabato)

 sabato - domenica - lunedì


(giorni festivi o non lavorativi: domenica)

 una giornata 
indicativamente viene fruita il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì, (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)

 Lavoratore turnista che sarebbe di turno in tutte le giornate in cui sono previste operazioni elettorali  sabato - domenica - lunedì

(giorni festivi o non lavorativi: nessuno)
 nessuno
 Lavoratore turnista che sarebbe a riposo in una delle giornate in cui sono previste operazioni elettorali (es. il sabato)  sabato - domenica - lunedì

(giorni festivi o non lavorativi: sabato)
 una giornata
indicativamente viene fruita il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì, (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)

 

Iter procedurale

Il dipendente è tenuto ad informare preventivamente il proprio responsabile della partecipazione alle operazioni elettorali o referendarie, presentando il MU 08 Richiesta permessi retribuiti partecipazione operazioni seggio elettorale - Sezione A debitamente compilato con almeno 10 giorni di anticipo oppure il documento di nomina rilasciato dall’Ente interessato dalle operazioni elettorali. Nel caso il dipendente consegni il documento di nomina rilasciato dall’Ente interessato dalle operazioni elettorali deve comunque comunicare formalmente le giornate in cui usufruirà, compatibilmente con le esigenze di servizio, del riposo compensativo dei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Al rientro in servizio, il dipendente dovrà consegnare, entro 5 giorni, il documento di partecipazione rilasciato dall’Ente interessato dalle operazioni elettorali oppure il MU 08 Richiesta permessi retribuiti partecipazione operazioni seggio elettorale - Sezione B debitamente compilato.


Modulistica

MU 08 Richiesta permessi retribuiti partecipazione operazioni seggio elettorale (clicca qui per scaricare il modulo)

 

Trattamento economico

Intera retribuzione.

 

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 30.03.1957, n. 361, art. 119
Legge 21.03.1990, n. 53, art. 11
Legge 29.01.1992, n. 69, art. 1
Decreto Lg. 20.12.1993, n. 534, art. 3

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