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Prolungamento congedo figli minori con disabilità

Soggetti interessati: i genitori, in alternativa tra loro, compresi gli adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità.

 

Modalità di fruizione

  • fino a tre anni di età del bambino: i genitori hanno la possibilità di fruire in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile (art. 33, c.3 L.104/1992) ovvero delle due ore di riposo giornaliere (art. 33, c. 1 e 2 L. 104/1992) ovvero del prolungamento del congedo parentale;
  • dai tre ai dodici anni di vita del bambino: i genitori possono beneficiare, il alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale;
  • oltre i dodici anni di età: i genitori possono fruire dei tre giorni di permesso mensile;
  • il prolungamento del congedo parentale è fruibile in maniera continuativa o frazionata per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo dei periodi di astensione facoltativa)

 

Trattamento economico

30% dello stipendio fino al compimento dei dodici anni del bambino. I periodi sono computati nell’anzianità di servizio, escluso gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. Tale indennità viene corrisposta per un periodo massimo di tre anni.

 

Modulistica di riferimento

  • MU B 01 Domanda di permessi Legge 104/92
  • MU 22 Richiesta congedo parentale

Clicca qui per scaricare i moduli

 

Normativa di riferimento e regolamentazione aziendale

  • IU 05 Maternità e Paternità- Istruzioni per l'applicazione delle politiche aziendali
  • Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151, artt. 33 e 42
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