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Congedo per malattia del bambino

Soggetti interessati

Genitori anche adottivi o affidatari

Modalità di fruizione

  • fruizione alternativa fra i genitori
  • fino a tre anni di età di ciascun figlio: senza limiti temporali
  • dai tre agli otto anni di età di ciasun figlio: fino a 5 giorni l’anno
  • la malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente documentato, interrompe, a richiesta, l’eventuale fruizione delle ferie in godimento da parte del genitore
  • questa tipologia di congedo non è soggetta alle disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

 

Obblighi del dipendente

Avvisare telefonicamente il proprio responsabile e consegnare il “MU 24 Richiesta congedo malattia figlio” unitamente a certificato medico rilasciato da un pediatra del SSN o con esso convenzionato comprovante la malattia del bambino

Personale a tempo determinato: il diritto ai congedi è subordinato alla mancata fruizione del congedo medesimo durante l’anno di riferimento presso altro datore di lavoro, da documentarsi per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000.

 

Trattamento economico

  • primi tre anni di vita del bambino:
  • complessivamente ai genitori per ciascun anno, trenta giorni di assenza retribuita (per i parti gemellari trenta giorni per ciascun figlio)
  • assenze eccedenti i trenta giorni: senza assegni ma computate nell’anzianità di servizio e con diritto alla contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e non per la liquidazione; comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità
  • fra i 3 e gli 8 anni di età: senza assegni ma utili ai fini dell’anzianità di servizio, con diritto alla contribuzione figurativa sia per la pensione che per la liquidazione, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità

 

Modulistica di riferimento

MU 24 Richiesta congedo malattia figlio

 

Normativa di riferimento e regolamentazione aziendale

  • IU 05 Maternità e Paternità- Istruzioni per l'applicazione delle politiche aziendali
  • Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151, art. 47

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