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Tracciabilità fornitori

La legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 3 e art. 6), come modificata dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi.

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

  1. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
  2. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  3. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP). 

In allegato il modulo da compilare per comunicare tutti i dati necessari ai fini dell’inserimento del fornitore nell’anagrafica aziendale e per la tracciabilità dei pagamenti. 

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