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Fatturazione elettronica, codice univoco e regime fiscale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del decreto Legge 66 del 24.04.2014 (convertito con legge n. 89 del 23.06.2014), a decorrere dal 31/03/2015 ogni fattura di nuova emissione può essere accettata da Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona solo se trasmessa in formato elettronico, secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che l'Amministrazione individui gli Uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche, inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Aoui Verona ha pertanto abbinato ciascun Ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche ad un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentirne il corretto recapito. Si fornisce in allegato un elenco dei Codici Univoci Ufficio attivi ad oggi; tale codice, ad ogni buon conto, è reperibile anche sull’ordine NSO.

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.

La ricezione delle fatture avverrà attraverso l'intermediazione di Engineering Sanità, a mezzo del Sistema di Interscambio SDI.

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo http://www.fatturapa.gov.it.

Si fornisce un dettaglio delle informazioni anagrafiche di AOUI Verona, utili per l'invio della fattura elettronica:

Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Codice Fiscale e Partita IVA: 03901420236

Indirizzo PEC: protocollo.aoui.vr@pecveneto.it

Codice IPA: aoui_ve

Codice Univoco Ufficio UOC Contabilità e Bilancio: 9FTWFF

Per i prestatori di lavoro si forniscono in allegato informazioni specifiche e di dettaglio per l’emissione della fattura elettronica.
 

Split Payment

A seguito delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Il meccanismo si applica a tutte le operazioni fatturate a partire dal 1°gennaio 2015, ad esclusione delle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, delle fatture estere e delle fatture sottoposte a "reverse charge".

Per quanto concerne la compilazione della fattura elettronica, le fatture soggette a split payment dovranno riportare la lettera "S" nel campo 2.2.2.7 e la descrizione "Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72" nel campo 2.2.2.8. Ai sensi della nuova normativa, la Pubblica Amministrazione cui la fattura è indirizzata erogherà il solo corrispettivo al netto dell'Iva, versando l'imposta direttamente all'Erario.

Abolizione split payment per professionisti

Con l’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Dignità (D.L. 87 del 12/07/2018) è stato abolito il meccanismo dello split payment (art. 17 ter Dpr 633/72) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto. 

Il professionista pertanto dovrà emettere fattura con applicazione dell’Iva ad aliquota ordinaria senza più alcun riferimento allo Split payment.


 

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