RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Le principali funzioni che il/la RLS esercita in Azienda: 

  • accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; [GruppoRLS]
  • essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda o nell'unità produttiva;
  • essere consultato sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • essere consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. LGS 81/08
  • Ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché sulle sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  • ricevere (su richiesta) copia del documento (DVR) di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08;
  • ricevere (su richiesta) copia del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08;
  • ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (SPISAL, VVF ecc.)
  • promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori,
  • fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma sentito;
  • partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08;
  • avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

Inoltre il rls deve:

  • essere formato in modo adeguato e, comunque, non inferiormente a quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs 81/08
  • disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione
  • disporre dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio della funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'art. 18, comma 1 lettera r) del D.Lgs. 81/08

 

 

 

Per la sua tutela

  • Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

 

Per la tutela dell'Azienda

  • è tenuto/a al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

 

Contatti:

Coordinatore dei RLS: Sig. Andrea Residori
Vice Coordinatore per B. Roma: Dott.ssa Anna Pia Riviera

E.mail: rappresentatilavoratorisicurezza@aovr.veneto.it